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O.P.C.M. 05/03/2007 n. 3566Art. 2. 1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si avvale di una struttura costituita da personale, anche dirigenziale, appartenente all'amministrazione comunale, ovvero, nel limite del 10% ad altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici posto in posizione di comando o distacco nel limite massimo di trenta unità, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa in materia di mobilità, nonchè da estranei alla pubblica amministrazione nel numero massimo di dieci unità da assumersi con contratto a tempo determinato, ed individuate con scelta di carattere fiduciario, tenuto conto della professionalità richiesta e delle pregresse esperienze lavorative. 2. Il Commissario delegato può autorizzare il personale della struttura di cui al comma 1 ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un massimo di settanta ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale, attribuire un compenso mensile non superiore al 30% dell'indennità di posizione in godimento. 3. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2 dell'art. 1 può essere corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità fino al 30% del trattamento economico in godimento. 4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse assegnate al Commissario delegato di cui all'art. 3. 5. Al fine di individuare le linee strategiche delle attività da porre in essere per il superamento dello stato di emergenza il Commissario delegato è autorizzato a costituire un organismo consultivo composto dagli assessori dell'amministrazione comunale di Napoli competenti nelle materie di interesse della presente ordinanza. 6. Il Commissario delegato provvede con proprio provvedimento alla costituzione di un Comitato tecnico-scientifico, composto da un presidente e dieci componenti, con funzioni di supporto tecnico ed amministrativo rispetto alle attività da porre in essere da parte del medesimo Commissario delegato e dei soggetti attuatori. Con il medesimo provvedimento il Commissario delegato determina, altresì, il compenso ed il rimborso spese spettanti al Presidente ed ai componenti del predetto Comitato che non vi partecipano in qualità di rappresentanti di Amministrazioni pubbliche. Il Commissario delegato, qualora lo ritenga necessario, in relazione alla peculiarità delle materie da trattare, può invitare di volta in volta alle riunioni del predetto Comitato rappresentanti di enti ed amministrazioni a qualunque titolo interessati. Art. 3. 1. Il Commissario delegato dispone, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie statali, regionali, comunali e comunitarie, comunque assegnate, destinate, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, per la realizzazione degli interventi e dei compiti di cui alla presente ordinanza, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi, nel limite massimo di euro 253.654.320,63. 2. Il Commissario delegato, per far fronte agli oneri derivanti dal funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 2, comma 1, è autorizzato ad utilizzare, in misura non superiore al 3%, i finanziamenti di cui al comma 1. 3. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367. 4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contabilità. Art. 4. 1. Per il compimento in termini di somma urgenza delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, articoli 3, 11, 19; regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, articoli 37, 38, 40, 41, 42, 117, 119; legge 17 agosto 1942 n. 1150, articoli 9, 10, 15, 16 e 41-sexies e successive modificazioni ed integrazioni; legge 3 gennaio 1978 n. 1, articoli 4, limitatamente ai termini, 7 e 9; legge 24 marzo 1989 n. 122, articoli 3, 5 e 9; legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14 ter, 14-quater, 16 e s.m. e i.; decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articoli 45, comma 6, 103, limitatamente ai termini, 159, 195, 200, 208, 215 e s.m.i.; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, per le parti strettamente connesse all'applicazione del decreto legislativo n. 285/1992; decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, articoli 3, 7-bis e 11; legge 15 maggio 1997 n. 127, art. 17, comma 133-bis; legge 1° agosto 2002 n. 168, art. 4; decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, articoli 6, 7, 8, 9, 10; decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articoli 42, 55, 56, 57, 81, 95, 98 comma 2, 128, 13, 132, 134, 136, 166, 168, 169, 175, 240; decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1999 n. 554, per le parti strettamente connesse all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, articoli 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135 e 143; decreto del Ministero dell'interno 22 ottobre 1999 n. 460, limitatamente ai termini; decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, successive modifiche ed integrazioni, articoli 42, 48, 49, 50, 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218; legge 1° agosto 2002 n. 166, art. 27; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49; legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, comma 198; legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557; decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, articoli 24, 35 e 36 e s.m.i.; contratto collettivo nazionale dei lavoratori degli enti locali relativo al qua driennio 2002/2005; legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16, articoli 12, 23, 24, 25, 26, 27; legge regionale 28 marzo 2002 n. 3, articoli 10, 15, 17; legge regionale 10 gennaio 2000 n. 1 articoli 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 36, 37, 39. Art. 5. 1. Il Commissario delegato riferisce semestralmente al Dipartimento della protezione civile sulle iniziative intraprese e sul relativo stato di attuazione. Art. 6. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e va- lutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. 3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il Capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonchè ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali. 4. L'incarico di Presidente del Comitato per il rientro nell'ordinario di cui al presente articolo è attribuito ad un vice-prefetto della Repubblica, con conseguente mantenimento della posizione economica, anche accessoria, in godimento. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile. Art. 7. 1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 2007 Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi |
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